Sospensione versamenti in scadenza e indennità per lavoratori | IBI Consulting Srl
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Sospensione versamenti in scadenza e indennità per lavoratori

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE

I versamenti da effettuare nel mese di dicembre 2020 oggetto di “sospensione” sono:

  • Iva periodica per i contribuenti mensili relativa al mese di novembre 2020 (scadenza fissata al 16.12.2020);
  • acconto IVA 2020 (scadenza il 28.12.2020 in quanto il 27.12.2020 è festivo);
  • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973) e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali Irpef scadenza fissata al 16.12.2020);
  • contributi previdenziali e assistenziali (scadenza fissata al 16.12.2020).

I citati versamenti oggetto di sospensione potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 16.03.2021; 
  • con il pagamento di quattro rate mensili di pari importo, versando la prima rata il 16.03.2021.

I soggetti che potranno fruire della sospensione dei citati versamenti sono coloro che esercitano attività d’impresa, arte o professione:

  • indipendentemente dalla loro localizzazione se rispettano congiuntamente le seguenti condizioni:
    • conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30/11/2020 (2019 per i soggetti solari), di ricavi o compensi pari o inferiore a 50 milioni di euro;
    • diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di novembre 2020 di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019;
  • indipendentemente dalla loro localizzazione, senza la necessità di dover rispettare le condizioni precedentemente indicate, se esercenti le attività sospese per effetto di quanto previsto dall’articolo 1 D.P.C.M. 03.11.2020 (si tratta, ad esempio, delle attività di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, delle attività di palestre, piscine, centri benessere e termali, delle attività dei musei, dei convegni e altri eventi);
  • con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”, come da ultimo individuate dal Ministro della salute della Salute con ordinanza del 26/11/2020;
  • rientranti nei settori economici indicati nell’Allegato 2 al D.L. 149/2020 o che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse”, come individuate dal Ministro della salute della Salute con ordinanza del 26.11.2020.

Si evidenzia che il Ministro della salute della Salute, con ordinanza del 26.11.2020: 

  • ha fatto rientrare le Regioni Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria e Sicilia tra le zone arancioni;
  • ha fatto rientrare le Regioni Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte tra le zone rosse.

INDENNITA’ PER LAVORATORI SPORTIVI, DEL TURISMO E SPETTACOLO

Per il mese di dicembre 2020 è prevista un’indennità pari ad euro 800,00 in favore dei “lavoratori sportivi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Beneficiano dell’indennità i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione, presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e le associazioni sportive dilettantistiche. L’indennità è erogata dalla società Sport e Salute spa. Viene ribadito che i soggetti già beneficiari delle analoghe indennità per i mesi precedenti, per i quali permangano i requisiti, non devono presentare ulteriori domande in quanto l’indennità per dicembre è erogata automaticamente. Per gli altri soggetti, invece, il termine di presentazione delle domande è stabilito al 7 dicembre 2020. 

Il Decreto “Ristori – quater” prevede un ulteriore indennità emergenziali una tantum di euro 1.000,00 erogate dall’INPS, per i alcune categorie di lavoratori. Nello specifico, si tratta di: lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, anche in regime di somministrazione, che abbiano cessato involontariamente il rapporto tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL “Ristori-quater” (coincidente con il 30 novembre 2020) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (non titolari di pensione, lavoro dipendente o NASPI); lavoratori intermittenti con attività lavorativa per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL “Ristori-quater” (non titolari di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o pensione); lavoratori autonomi occasionali, iscritti alla Gestione separata al 17 marzo 2020, con accredito di almeno un contributo mensile, che siano stati titolari di contratto di lavoro occasionale tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL “Ristori-quater” (non titolari di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o pensione); incaricati alle vendite a domicilio iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del DL “Ristori-quater” e non ad altre forme previdenziali obbligatorie (non titolari di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o pensione); lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, in possesso di alcuni requisiti (titolarità nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL “Ristori-quater” di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; assenza di pensione e di rapporto di lavoro dipendente); lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019, a determinate condizioni. I predetti lavoratori, che non hanno beneficiato delle indennità previste dal DL “Ristori”, devono presentare apposita domanda all’INPS entro il 15 dicembre 2020. 

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