Nuove scadenze di versamento dell'iva e ritenute | IBI Consulting Srl
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Nuove scadenze di versamento dell’iva e ritenute

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI RIFERITI AI DIPENDENTI E SOGGETTI ASSIMILATI

Il decreto “Cura Italia”, rimasto sospeso in Gazzetta Ufficiale fino alla tarda notte di ieri, dispone il rinvio tecnico generalizzato al 20 marzo dei versamenti che erano in scadenza lo scorso 16 marzo. Inoltre, per particolari categorie d’imprese, il decreto dispone la sospensione dei versamenti dell’IVA, delle ritenute fiscali e previdenziali in scadenza a marzo secondo le modalità che si descrivono di seguito. 

– Versamenti sospesi il 16 marzo scorso: è disposta la sospensione generale di 4 giorni di tali versamenti, che riguarda tutti i contribuenti, dal 16 al 20 marzo 2020. 
– Imprese che non hanno superato il limite di 2milioni di euro di ricavi o compensi nel 2019: è disposta la sospensione di tutti i versamenti con scadenze comprese tra l’8 marzo e il 31 marzo. Questi versamenti si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2020, che slitta al 1° giugno 2020. 
– Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, e altri soggetti: è disposta una sospensione personalizzata per queste imprese per il mese di marzo 2020. Per questa sospensione, non è al momento prevista la ripresa degli adempimenti. 
– Persone fisiche e giuridiche con residenza nella cosiddetta zona rossa: è disposta la sospensione di tutti i versamenti con scadenze comprese tra il 21 febbraio e il 31 marzo. Questi versamenti si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2020, che slitta al 1° giugno 2020. 
– Trattenute ai dipendenti: chi ha operato le normali ritenute fiscali e contributive, sulle retribuzioni erogate ai propri dipendenti e collaboratori nel mese di febbraio, deve versare entro il prossimo 20 marzo la quota di contributi trattenuti che sono a carico dei lavoratori anche se è un soggetto che esercita una delle attività economiche riconducibili ai settori economici maggiormente esposti (ristorazione, turismo, logistica, sport, ecc.) o se è un soggetto che nel 2019 ha avuto ricavi o compensi inferiori a 2 milioni di euro. 

POSSIBILITA’ DI VERSARE IL SALDO IVA 2019 CON LA MAGGIORAZIONE DELLO 0,40% 
Si rammenta ai contribuenti che intendono evitare la confusione delle proroghe, che è possibile eseguire il pagamento del saldo IVA del 2019: 
– entro il 30 giugno 2020, versando le somme dovute con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo, oppure 
– entro il 30 luglio 2020, maggiorando le somme dovute (Iva più maggiorazioni dello 0,40%) aggiungendo un ulteriore 0,40%. 

Appena possibile invieremo ulteriori dettagli sulle altre misure di sostegno all’economia introdotte dal Governo col decreto pubblicato ieri notte. Ciò non prima di avervi segnalato che è disposto il differimento al 31 maggio 2020 (che slitta a lunedì 1° giugno) anche della rata del 28 febbraio relativa alla rottamazione-ter delle cartelle esattoriali e della rata in scadenza il 31 marzo del saldo e stralcio delle cartelle. Infine, si rende noto che l’Agenzia Entrate-Riscossione (Ader) ha comunicato la chiusura dal 18 al 25 marzo dei propri sportelli territoriali. 

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