Novità della Legge di Bilancio 2020 | IBI Consulting Srl
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Novità della Legge di Bilancio 2020

Si riepilogano di seguito le novità legislative introdotte con la Legge di Bilancio per l’anno 2020 (Legge n. 160 del 27/12/2019) e con il decreto collegato (DL n. 124/2019) convertito nella Legge n. 157 del 19/12/2019 che si ritengono di Vostro interesse nell’ambito delle rispettive attività personali e aziendali.

NOVITA’ PER LE PERSONE FISICHE

Cedolare secca
Viene portata “a regime” l’aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni di abitazioni a canone concordato. NON è stata prorogata l’applicazione della cedolare secca del 21% sulle locazioni che hanno per oggetto immobili commerciali, con superficie fino a 600 mq, classificati in categoria C/1 (negozi) che, pertanto, è rimasta valida solo per le nuove locazioni effettivamente stipulate nell’anno 2019.

Detrazioni IRPEF 19% – Parametrazione al reddito complessivo
Dall’1.1.2020 le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR, quali ad esempio spese veterinarie, spese universitarie, spese per la pratica sportiva dei ragazzi, spettano:

  • per l’intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 120.000 euro;
  • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000 euro.

Le spese sanitarie e gli interessi passivi su prestiti e mutui agrari nonché gli interessi passivi di mutui ipotecari per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale, sono esclusi dalla parametrazione (la detrazione compete, quindi, per l’intero importo a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo). Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano. A questi fini, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Si deve, invece, tenere conto del reddito assoggettato al regime forfetario per gli autonomi e dei redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni”.

Detrazione IRPEF 19% – MODALITÀ DI PAGAMENTO TRACCIABILE
A decorrere dall’1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19%, il pagamento deve avvenire mediante bonifico bancario o postale oppure tramite gli ulteriori sistemi “tracciabili”, diversi da quello in contanti, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. La disposizione non si applica alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.

Compensazione nel modello F24 di crediti relativi a imposte dirette (e IRAP)
OBBLIGO DI PREVENTIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Viene previsto l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione “orizzontale” nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, relativi:

  • alle imposte sui redditi e relative addizionali;
  • alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
  • all’IRAP.

Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono e, inoltre, solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. In pratica, vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA. La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019. Si tratta quindi dei crediti emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020. Per i crediti maturati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, emergenti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, rimangono invece applicabili le precedenti disposizioni che non prevedevano l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emergono.

Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni –
OBBLIGO DI UTILIZZARE I SERVIZI TELEMATICI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Anche per la presentazione, da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA, dei modelli F24 contenenti compensazioni, l’utilizzo dei sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate diventa un obbligo generalizzato. Infatti, viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:

  • di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP;
  • dei crediti d’imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
  • di tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta: in particolare, i crediti relativi ai rimborsi erogati dai sostituti d’imposta a seguito della presentazione dei modelli 730 e i crediti relativi al c.d. “bonus Renzi” (80,00 euro al mese in busta paga).

I contribuenti non titolari di partita IVA, quindi, non potranno più utilizzare, per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni dei suddetti crediti, i servizi telematici messi a disposizione dalle banche (home/remote banking), dalle Poste, da altri soggetti abilitati alla prestazione di servizi di pagamento o dagli Agenti della Riscossione.

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019. Si tratta quindi, ad esempio, dei crediti emergenti dai modelli REDDITI 2020 relativi ai contribuenti non titolari di partita IVA (es. IRPEF, cedolare secca), che potranno essere utilizzati in compensazione “orizzontale” solo presentando i modelli F24 tramiti i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni – Sanzioni in caso di scarto
Si prevede una sanzione, nei confronti del contribuente, per l’eventualità in cui il modello F24, a seguito del controllo preventivo disposto dall’art. 37 co. 49-ter del DL 223/2006, sia stato scartato. Detta sanzione, che non ammette il cumulo giuridico né alcuna forma di definizione agevolata, è pari al 5% dell’importo per importi fino a 5.000,00 euro, oppure pari a 250,00 euro per importi superiori a 5.000,00 euro per ciascuna delega di pagamento scartata. Se la sanzione viene pagata entro 30 giorni dalla comunicazione che l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente, l’iscrizione a ruolo della stessa non viene effettuata. La norma opera per le deleghe di pagamento presentate dal marzo 2020.

Proroga della rivalutazione dei terreni edificabili e delle partecipazioni
Viene prorogata la possibilità di rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data dell’1.1.2020, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze latenti, versando l’imposta sostitutiva nella misura del 11% del valore risultante dalla relativa necessaria perizia. L’imposta sostitutiva va versata entro il 30/06/2020 in un’unica soluzione oppure può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, applicando gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata (30/06/2021 e 30/06/2022). Redazione e giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30/06/2020. La facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni è riconosciuta anche nell’ipotesi di precedente fruizione di analoghe disposizioni agevolative; anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente. Infatti, l’art. 7 del DL 70/2011 ha stabilito che i soggetti che hanno già effettuato una precedente rivalutazione possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata oppure chiederne il rimborso.

Plusvalenze immobiliari: incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva
Si prevede l’incremento dal 20% al 26% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per le plusvalenze che sono realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati da parte di soggetti che non svolgono attività di impresa. Questa imposta sostituisce l’imposizione IRPEF su richiesta del contribuente e deve essere versata a cura del notaio tramite il modello F24. Si ricorda che questo regime riguarda i soli fabbricati e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria posseduti da meno di 5 anni (e non, quindi, i terreni lottizzati di cui all’art. 67 co. 1 lett. a) del TUIR, né i terreni edificabili).

Nuova IMU e abolizione IUC e TASI
A decorrere dal 2020, è abolita la IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), viene abolita la TASI e viene riscritta la disciplina dell’IMU. Quest’ultima continua a sostituire, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati.

Rispetto alla vecchia disciplina dell’IMU rimangono sostanzialmente invariati: il presupposto impositivo; i soggetti passivi; la definizione di abitazione principale e relative pertinenze; le modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati, delle aree fabbricabili (con qualche piccola differenza) e dei terreni agricoli; le riduzioni della base imponibile previste per i fabbricati vincolati, i fabbricati inagibili o inabitabili e le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio) a determinate condizioni; le fattispecie di immobili esenti (con qualche piccola differenza).

Aliquote IMU. Le differenze maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della “nuova” IMU che sono stabilite nel modo che segue:

  • abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota di base 0,5%, con detrazione di 200,00 euro (i Comuni possono deliberare l’aumento dello 0,1% o la diminuzione fino all’azzeramento);
  • fabbricati rurali strumentali: aliquota di base dello 0,1% (i Comuni possono diminuirla fino all’azzeramento);
  • immobili merce (si tratta dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati): per gli anni 2020 e 2021 l’aliquota di base è fissata allo 0,1% (i Comuni possono deliberare l’aumento fino allo 0,25% o la diminuzione fino all’azzeramento), mentre dall’anno 2022 sono esenti;
  • terreni agricoli: aliquota di base dello 0,76% (i Comuni possono aumentarla sino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento);
  • immobili produttivi del gruppo “D”: aliquota di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% destinata allo Stato, la quota rimanente ai Comuni (i Comuni possono soltanto aumentare l’aliquota sino all’1,06%);
  • altri immobili: aliquota di base dello 0,86% (i Comuni possono deliberare l’aumento sino all’1,06% o la diminuzione fino all’azzeramento). Per questa fattispecie, in sostituzione dell’abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l’aliquota massima dell’1,06 sino all’1,14%.

Liquidazione dell’IMU. L’imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione: alla quota di possesso; ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso. Ai fini della “nuova” IMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Ad esempio, il mese di febbraio 2020, composto da 29 giorni, è computato al soggetto che possiede l’immobile per un numero di giorni pari o superiore a 15. Si computa in capo all’acquirente dell’immobile: il giorno di trasferimento del possesso; l’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 15.4.2020, l’intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell’acquirente.

Termini di versamento. Rimangono invariati i termini di versamento, ma non le modalità di determinazione delle rate. L’IMU dovuta, infatti, deve essere versata in due rate: la prima scadente il 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente; la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote. Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione. Per l’anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019. I versamenti dell’IMU possono essere effettuati mediante il modello F24 o l’apposito bollettino postale oppure mediante la piattaforma di cui all’art. 5 del DLgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e le altre modalità previste dallo stesso codice (quali PagoPA).

Tributi Locali – Accertamenti esecutivi e estensione del ravvedimento operoso
Nel sistema previgente alla legge di bilancio 2020, gli accertamenti emessi dagli enti locali (ad esempio in tema di IMU, TARI, TOSAP) dovevano essere pagati entro i 60 giorni successivi alla notifica dell’atto stesso (in sostanza entro il termine per il ricorso). Se il pagamento non veniva effettuato, la riscossione poteva essere gestita in proprio dall’ente locale, mediante “proprio” concessionario iscritto nell’apposito albo oppure tramite affidamento all’Agente della riscossione “nazionale”. Nei primi due casi, la riscossione veniva azionata tramite ingiunzione fiscale, nel terzo caso mediante ruolo e cartella di pagamento. Solo a seguito di tali atti (che dovevano essere notificati entro termini decadenziali) potevano iniziare le vere e proprie attività esecutive (pignoramenti) nonché cautelari (fermi e ipoteche). La legge di bilancio 2020, innovando il sistema, mantiene ferma la necessità che il versamento delle somme avvenga entro il termine per il ricorso. Tuttavia, in caso di inadempimento viene meno la fase intermedia, consistente nella notifica dell’ingiunzione fiscale o della cartella di pagamento. Gli importi derivanti dall’avviso di accertamento potranno essere direttamente affidati in riscossione, decorsi, nella maggior parte dei casi, 90 giorni dalla notifica dell’atto, mediante flussi telematici. Come nel sistema pregresso, la riscossione sarà a cura dell’ente locale, del concessionario iscritto nell’apposito albo o dell’Agente della riscossione “nazionale”. Per il resto, la disciplina rimane invariata: sarà possibile ricorrere entro i consueti 60 giorni, senza che ciò impedisca la riscossione delle intere imposte. Le sanzioni, invece, potranno essere riscosse solo dopo la sentenza di primo grado e nella misura dei due terzi. Il DL 124/2019 estende a tutti i comparti impositivi la possibilità di eseguire il ravvedimento operoso senza particolari limitazioni temporali, entro, quindi, i termini di decadenza per la notifica dell’atto impositivo.

Detrazioni IRPEF per recupero edilizio e riqualificazione energetica
Detrazione per gli interventi di recupero edilizio
La detrazione IRPEF per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, nel limite massimo di spesa detraibile, pari a 96.000,00 euro per unità immobiliare, è pari al 50% per le spese sostenute nel 2020. Così pure per l’acquisto o assegnazione da imprese e cooperative.

Detrazione per gli interventi antisismici in zone ad alta pericolosità
Si applica una detrazione dall’imposta lorda pari al 50% per le spese sostenute, fino all’ammontare delle spese non superiore a 96.000,00 euro per unità immobiliare, dall’1.1.2017 al 31.12.2021 per determinati interventi antisismici. L’aliquota della detrazione aumenta al 70% nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell’immobile si riduca sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore; all’80% se a due classi di rischio inferiori. Rientrano tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili. Nel caso in cui gli interventi antisismici siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, l’aliquota della detrazione aumenta al 75% se dalla realizzazione degli stessi il rischio sismico dell’immobile si riduce sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore; all’85% se a due classi di rischio inferiori. Dette detrazioni (75% e 85%) si applicano su un ammontare di spesa non superiore a 96.000,00 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica
E’ del 50% la detrazione IRPEF/IRES per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l’acquisto e la posa in opera di finestre e infissi nonché delle schermature solari, sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000,00 euro. Tale detrazione al 50% si applica nel caso di acquisto e posa in opera di taluni impianti di climatizzazione invernale, nel limite massimo pari a 30.000,00 euro. La detrazione è del 65% per tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica degli edifici e si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2020. Per le spese sostenute dall’1.1.2018 al 31.12.2021 per interventi di riqualifi­ca­zio­ne energetica di parti comuni degli edifici condominiali la detrazione spetta nella misura del 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l’involucro dell’edificio “con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”; del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26.6.2015. Per i sopraelencati interventi il limite massimo di spesa è pari a 40.000,00 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. La sussistenza delle condizioni per beneficiare della detrazione nella misura del 70% e 75% deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante l’APE (attestazione della prestazione energetica degli edifici) di cui al DM 26.6.2015. Su queste dichiarazioni l’ENEA effettuerà i controlli, a campione.

Detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (“bonus arredamento”)
La detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici adibiti all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2020, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro.

Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici (c.d. “bonus facciate”)
È introdotta una nuova detrazione dall’imposta lorda pari al 90% per le spese, documentate e sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444. La norma dovrebbe riguardare sia l’IRPEF che l’IRES. La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di: sola pulitura; sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria).  Con riguardo alle spese sostenute nell’anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo. La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali.

Cessione e sconto sul corrispettivo per gli interventi sugli immobili (recupero, riqualificazione energetica e antisismici)
Viene eliminata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici.
Lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica permane per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello sulle parti comuni degli edifici condominiali per importi pari o superiori a 200.000,00 euro. Viene soppressa la cessione della detrazione IRPEF derivante dall’esecuzione dagli interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico, di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR.

Contanti – Progressiva riduzione dei limiti all’utilizzo
È previsto un progressivo abbassamento del limite all’utilizzo del denaro contante dagli attuali 2.999,99 euro. In particolare:

  • dall’1.7.2020 al 31.12.2021, varrà l’importo limite di 1.999,99 euro;
  • l’importo limite di 999,99 euro varrà dall’1.1.2022.

Il divieto in questione riguarda, ex art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007, il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche). Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro. I limiti all’utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i professionisti. Innanzitutto, si vieta di incassare “cash”, in un’unica soluzione, le parcelle di importo pari o superiore ai nuovi limiti. Essi, inoltre, sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività. La comunicazione non va effettuata quando oggetto dell’infrazione è un’operazione di trasferimento segnalata come operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (ai sensi del DLgs. 231/2007).

NOVITÀ PER I SOGGETI IVA

Nuovi limiti al Regime Forfetario (ex L. 190/2014)
La legge di bilancio 2020 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla L. 190/2014. Resta confermato il limite di ricavi e compensi che non deve superare, nell’anno precedente, i 65.000,00 euro. Viene disposta la riduzione di un anno dei termini di accertamento in caso di adozione della fatturazione elettronica e la rilevanza del reddito assoggettato al regime forfettario ai fini della spettanza di deduzioni, detrazioni e altre agevolazioni.

Spese sostenute per lavoro dipendente: per accedere al regime forfetario, dal 2020, le spese per lavoro dipendente sostenute nell’anno precedente devono essere di ammontare complessivamente non superiore a 20.000 € lordi. Le spese che concorrono alla formazione di tale limite sono: quelle per lavoro accessorio; lavoratori dipendenti e collaboratori; utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro; somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari.

Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati: rispetto alle cause di esclusione, dal 2020, il regime forfetario non può essere applicato dai soggetti che, nell’anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati superiori a 30.000€.

Tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Imposta sostitutiva per ricavi/compensi fino a 100.000 euro
È abrogata l’imposta sostitutiva, che era stata stabilita a decorrere dal 2020, pari al 20% sui redditi d’impresa e di lavoro autonomo delle persone fisiche.

Rivalutazione dei beni d’impresa
La legge di bilancio 2020 riapre la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa, seguendo un’impostazione analoga a quella delle leggi precedenti riducendo, tuttavia, l’entità delle imposte sostitutive e stabilendone la possibilità di versamento rateale. Possono beneficiarne tutti i soggetti operanti in regime di impresa come società di capitali, enti commerciali, società di persone commerciali, imprenditori individuali ed enti non commerciali (per i beni appartenenti all’impresa). Sono rivalutabili i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2018. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2018 (bilancio al 31.12.2019, per i soggetti “solari”). Possono essere rivalutati i beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni “merce”, nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni. I maggiori valori sono riconosciuti con il pagamento di un’imposta sostitutiva pari: al 12% per i beni ammortizzabili; al 10%, per i beni non ammortizzabili. Gli effetti della rivalutazione decorrono: dal terzo esercizio successivo (dal 2022, per i soggetti “solari”), in termini generali; dall’inizio del quarto esercizio successivo (dall’1.1.2023, per i soggetti “solari”), per le plusvalenze e le minusvalenze. Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%. Le imposte sostitutive dovute sono versate in un’unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte 2019. Rimane ferma la possibilità di compensare gli importi dovuti nel modello F24 con crediti vantati dal contribuente. È altresì concessa la facoltà di effettuare versamenti rateali, e precisamente: per importi complessivi sino a 3 milioni di euro, in un massimo di tre rate annuali di pari importo, di cui la prima entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e le altre con scadenza entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi dei periodi d’imposta successivi.
La legge di bilancio riapre, altresì, le disposizioni in materia di riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni con un’imposizione sostitutiva pari a quella della rivalutazione, fatta eccezione per i maggiori valori degli immobili, riconosciuti dal periodo d’imposta in corso all’1.12.2021.

Estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale
Possono beneficiare dell’agevolazione in parola gli imprenditori individuali che risultano in attività sia alla data del 31.10.2019 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall’imprenditore) sia alla data dell’1.1.2020 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione). L’estromissione agevolata può indistintamente riguardare gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Non possono, invece, essere estromessi in modo agevolato né gli immobili “merce”, né gli immobili che, pur se appartenenti all’impresa, non sono strumentali. Il regime agevolativo in commento prevede l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8% e la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.

Aumento della percentuale di deducibilità IRES/IRPEF dell’IMU
È confermata, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (vale a dire, per il periodo d’imposta 2019 “solare”), la deducibilità al 50%, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell’IMU relativa agli immobili strumentali. La deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, aumenta nella misura del 60%, per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021 “solari”) e del 100%, a regime, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (vale a dire, dal periodo 2022 “solare”).

Ripristino dell’ACE
La legge di bilancio 2020 ha ripristinato l’ACE, già dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (ovvero, dal 2019 per i soggetti “solari”). L’agevolazione si applica, quindi, senza soluzione di continuità rispetto al 2018. È stato, però, ulteriormente ridotto il coefficiente di remunerazione del capitale, previsto a regime (dal 2019) nella misura dell’1,3%: il reddito detassato è, quindi, pari a 13.000 euro per ogni milione di euro di incrementi di capitale rilevanti.

Auto in uso promiscuo ai dipendenti – Fringe benefit – Nuove tabelle ACI
Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale e sul sito web dell’Aci (www.aci.it) le nuove tabelle ACI 2020. Esse sono suddivise per semestri: dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 30 dicembre 2020 in conseguenza della decorrenza delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2020 di cui appena sotto. Si tratta di tre tipologie di tabelle: quelle necessarie per individuare il fringe benefit convenzionale (retribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato della autovettura aziendale) e il costo chilometrico delle auto aziendali; quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente/collaboratore/professionista che utilizza la propria autovettura).
Inoltre, per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’1.7.2020, la percentuale di determinazione del fringe benefit varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:

  • per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chi­lometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dal­le Tabelle nazionali dell’ACI;
  • per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160g/km, la suddetta percentuale è pari al 30%;
  • per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 40% per l’anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;
  • per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.

In breve, a partire dal 1° luglio 2020, bisognerà utilizzare le diverse percentuali determinate in base al valore delle emissioni del veicoli di cui sopra, secondo la seguente tabella.

MODELLO DEL VEICOLO EMISSIONI REDDITO IN NATURA ATTUALE REDDITO IN NATURA ATTUALE
elettrico o ibrido sotto i 60 g/Km 30% 25%
veicoli 60-160 g/km 30% 30%
veicoli 161-190 g/km 30% 40% (2020) 50% (2021)
veicoli oltre i 190 g/km 30% 50% (2020) 60% (2021)

Si ricorda che il calcolo può essere effettuato, previa registrazione, accedendo al sito dell’Aci.

Buoni pasto – Limiti di  esclusione da imposizione
Dall’1.1.2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni pasto fino all’importo complessivo giornaliero di:

  • 4,00 euro per i buoni pasto “cartacei” (al posto dei precedenti 5,29 euro);
  • 8,00 euro per i buoni pasto “elettronici” (al posto dei precedenti 7,00 euro).

Viene invece mantenuto il limite di 5,29 euro con riferimento alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

Credito d’imposta su commissioni per pagamenti elettronici
Viene riconosciuto un credito d’imposta sulle commissioni addebitate agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che nell’anno d’imposta precedente abbiano avuto ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro, per i pagamenti elettronici effettuati da privati. Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi, rese nei confronti di consumatori finali dall’1.7.2020, per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito, prepagate o con altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili. L’agevolazione si applica nel rispetto del regime “de minimis”. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

APPALTI – Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi (contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi)
Viene introdotto il nuovo art. 17-bis del DLgs. 241/97 che deroga al precedente art. 17, comma 1, in materia di versamenti e compensazioni. In base al suddetto art. 17-bis, come modificato durante l’iter di conversione in legge, spetta alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro da realizzare con prevalente utilizzo di manodopera. Il committente, invece, ha l’obbligo di controllare che l’impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate competente.

Nei 5 giorni lavorativi successivi rispetto alla scadenza del termine per il pagamento delle ritenute, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:

  • i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati nella prestazione dell’opera o del servizio affidatogli dal medesimo committente;
  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, indicandone anche il codice fiscale, impiegati nel mese precedente nell’esecuzione dell’opera o del servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore;
  • l’ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore impiegato nell’esecuzione dell’opera o del servizio affidato dal committente;
  • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per ciascun lavoratore, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente.

L’inadempimento dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice è sanzionato:

  • dall’art. 14 del DLgs. 471/97 con l’irrogazione di una sanzione in misura pari al 20% dell’ammontare non trattenuto, se l’impresa abbia violato gli obblighi di effettuazione delle ritenute.
  • dall’art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97, con l’irrogazione di una sanzione pari al 30% per ogni importo non versato o versato in ritardo. Se il versamento viene eseguito con un ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione è ridotta al 15%, mentre per i pagamenti eseguiti con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
  • dall’art. 15 co. 1 del DLgs. 471/97, con una sanzione da 100,00 a 500,00 euro che si applica se i modelli F24 utilizzati per il versamento risultino incompleti, non contenendo gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che esegue il versamento e per l’imputazione della somma versata.

L’inadempimento degli obblighi previsti per il committente dall’art. 17-bis co. 1 e 3 del DLgs. 241/97 genera una responsabilità a suo carico solo nel caso in cui si verifichi l’omesso o il parziale versamento delle ritenute da parte dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, esponendolo all’obbligo di pagare una somma commisurata alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice.

Facoltà di disapplicazione della nuova disciplina. L’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice disapplica l’art. 17-bis del DLgs. 241/97 se nell’ultimo giorno del mese precedente a quello previsto per il versamento delle ritenute:

  • risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni;
  • non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.

Decorrenza. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1.1.2020 (art. 4 co. 2 del DL 124/2019 convertito). La norma si applica anche ai contratti stipulati in un momento antecedente all’1.1.2020, se ancora in esecuzione (ris. Agenzia delle Entrate 23/12/19 n. 108).

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali in sostituzione di Super-ammortamenti e Iper-ammortamenti
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d’imposta. Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione.

Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni): nella misura del 6% del costo; nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni “4.0” compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto: nella misura del 15% del costo; nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.

Il credito d’imposta: è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24; spetta per i beni materiali (sia “ordinari” che “4.0”) in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all’anno); per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali (1/3 all’anno); nel caso di investimenti in beni materiali “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.

Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione
Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta in misura pari al 12% della relativa base di calcolo e nel limite massimo di 3 milioni di euro

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, o al 10%in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
  • in tre quote annuali di pari importo;
  • a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;
  • subordinatamente all’adempimento dei previsti obblighi di certificazione.

In relazione a questi ultimi, le spese ammissibili devono rispettare le regole generali di effettività, pertinenza e congruità. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese dovranno predisporre, altresì, una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati dei singoli progetti di ricerca e sviluppo.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito IRES e IRAP.

Credito d’imposta per la formazione 4.0
E’ prorogato al 2020 il credito d’imposta stabilito per agevolare le spese in attività di formazione previste dal piano nazionale “Industria 4.0”, quali cyber security, realtà aumentata, robotica avanzata, interfaccia uomo macchina, ecc. Alle piccole imprese l’agevolazione spetta: nella misura del 50% delle spese ammissibili; nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Alle medie imprese, l’agevolazione spetta: in misura pari al 40% delle spese ammissibili; nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Alle grandi imprese, l’agevolazione spetta: in misura pari al 30% delle spese ammissibili; nel limite massimo annuale di 250.0000 euro.

NOVITA’ IN MATERIA DI IVA

Obbligo di iscrizione al VIES e di presentazione degli elenchi INTRASTAT
Le modifiche apportate alla formulazione dell’art. 138 della direttiva 2006/112/Ce, ad opera della direttiva 2018/1910/Ce, hanno natura sostanziale e sono volte ad introdurre condizioni più stringenti perché un’operazione possa qualificarsi come cessione intra-Ue di beni e possa beneficiare del regime di non imponibilità IVA nello Stato membro di origine, ciò al fine di contenere le frodi IVA ed gli altri fenomeni elusivi.

In sintesi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, perché sia riconosciuto il regime di favore è necessario siano integrati cinque – e non più quattro – presupposti:

1 – l’operazione ha ad oggetto beni mobili materiali spediti o trasportati dal venditore o dall’acquirente o da terzi per loro conto da uno Stato membro ad un altro (requisito territoriale);
2 – l’operazione ha luogo tra un cedente soggetto passivo nello Stato membro in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e un cessionario soggetto passivo (o ente non soggetto passivo) che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui ha origine la movimentazione dei beni (secondo le nuove disposizioni, inoltre, l’acquirente è tenuto a comunicare al cedente il proprio numero identificativo IVA – requisito soggettivo);
3 – l’accordo tra le parti prevede il trasferimento del diritto di proprietà su beni mobili materiali (requisito della proprietà);
4 – l’accordo tra le parti è a titolo oneroso (requisito dell’onerosità);
5 – il cedente provvede a presentare l’elenco riepilogativo delle cessioni intra-Ue, riportando le informazioni riguardanti l’operazione posta in essere, secondo il disposto degli artt. 262 e ss della Direttiva 2006/112/CE (requisito “comunicativo”).

Ne segue che due adempimenti ritenuti nel passato “formali” assurgono adesso a requisiti sostanziali: (1) l’iscrizione dell’acquirente nell’archivio del sistema VIES da cui scaturisce, al contempo, l’obbligo posto a carico di quest’ultimo di comunicare alla controparte il numero identificativo IVA e l’obbligo posto a carico del cedente di verificare (conservandone prova) l’esistenza dell’iscrizione e la correttezza del dato comunicato; (2) la presentazione da parte del cedente degli elenchi riepilogativi delle cessioni intra-Ue in maniera (completa e) corretta.
Come si legge anche nelle Note esplicative della Commissione europea “2020 Quick Fixes”, la nuova formulazione dell’art. 138 della direttiva 2006/112 non richiede che il numero di identificazione IVA sia rilasciato al cessionario dall’autorità fiscale dello Stato membro di destinazione dei beni; è infatti sufficiente che si tratti di una identificazione IVA attribuita da uno Stato membro diverso dal quello di origine dei beni.
Quanto alla forma e al contenuto della comunicazione tra le parti, questa non è specificatamente individuata dal legislatore unionale; tuttavia, il fatto che la fattura emessa dal cedente riporti il numero di partita IVA dell’acquirente porterebbe a concludere che la comunicazione sia avvenuta.

Si può concludere che il regime di non imponibilità per le cessioni intra-Ue di beni non è applicabile al verificarsi anche solo di uno dei seguenti casi:
– il cessionario comunica, quale proprio numero identificativo IVA, quello rilasciato dallo Stato membro in cui ha inizio la spedizione o il trasporto dei beni;
– il cedente riceve dal cessionario l’indicazione di un numero di partita IVA che non risulta dal database VIES;
– il cedente non ha presentato l’elenco riepilogativo INTRASTAT o lo ha presentato riportando dati non corretti, salvo che egli possa giustificare l’inadempimento secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti (e.g. secondo le Note esplicative, il cedente dimostra di avere incluso l’operazione nel listing del mese successivo per puro errore materiale, etc.).
In tali circostanze, non essendosi verificati tutti i presupposti prescritti, l’operazione sarebbe da assoggettare ad imposta secondo la normativa vigente nello Stato membro di origine del bene.

Lettere d’intento
A seguito dell’entrata in vigore, dal 01.01.2020 del Decreto Crescita D.L. 34/2019, la nuova normativa ha inasprito le sanzioni per quanto riguarda il controllo delle dichiarazioni d’intento.

  • Il cedente deve indicare in fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
  • Il cedente, come il cessionario, non dovranno più numerare e datare le dichiarazioni d’intento né annotarle nell’apposito registro;
  • Il cessionario non è più tenuto ad inviare copia della dichiarazione d’intento e della ricevuta di presentazione telematica al cedente, ma dovrà comunicare il protocollo telematico e l’importo del plafond che intende utilizzare per ogni singola operazione;
  • Il cedente solo dopo aver effettuato la verifica (circa la corretta presentazione della dichiarazione d’intento) sulla banca dati dell’Agenzia delle Entrate, potrà spedire la merce, emettere il DDT e la fattura non imponibile IVA. Questo controllo andrà eseguito ogni volta che si effettua un’operazione non imponibile IVA (anche con lo stesso cliente nel corso dello stesso anno) e dovrà essere stampato e conservato per dimostrare la data in cui è stato posto in essere.

Si rammenta che per il cedente che non effettua il controllo la sanzione è pari al 100/200 per cento dell’IVA.

Prova delle cessioni intracomunitarie
Le nuove regole sono contenute nel Regolamento Ue del 4 dicembre 2018 n. 2018/1912, direttamente applicabile negli Stati membri, che stabilisce mezzi di prova differenti a seconda che il trasporto sia a carico del cedente o del cessionario.
Nel primo caso, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati nello Stato membro di destinazione qualora il cedente certifichi tale circostanza e sia in possesso alternativamente:
– di almeno due elementi di prova non contraddittori, rilasciati da due diverse parti indipendenti e purché diverse da quelle tra cui interviene la compravendita (e cioè, tra quelli elencati, documenti relativi al trasporto o spedizione quali ad esempio documento o lettera CMR firmata, polizza di carico, fattura di trasporto aereo, fattura emessa dallo spedizioniere); ovvero
– di uno degli elementi di prova di cui al punto precedente unitamente a uno dei seguenti documenti, anche in questo caso rilasciati da due diverse parti indipendenti e purché diverse da quelle tra cui interviene la compravendita: polizza assicurativa, documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o trasporto, documenti rilasciati da una pubblica autorità (notaio) che confermi l’arrivo dei beni nello Stato di destinazione, ricevuta rilasciata da un depositario nel medesimo Stato che confermi il deposito dei beni.
Qualora, invece, l’onere della spedizione o trasporto sia in capo al cessionario, è necessario che il cedente sia in possesso, oltre che della documentazione richiesta nel caso precedente, anche di una dichiarazione resa per iscritto dal cessionario che certifica l’avvenuto trasporto a suo carico e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. Tale dichiarazione dovrà contenere, tra l’altro, data di rilascio, dati (nome e indirizzo) del cessionario, quantità e natura dei beni, data e luogo di arrivo degli stessi, identificazione della persona che accetta i beni per conto del cessionario. Qualora oggetto della cessione sia un mezzo di trasporto sarà necessario riportare anche il numero di telaio (o numero identificativo similare). Il cessionario dovrà fare pervenire al cedente tale dichiarazione entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la cessione.
Gli Stati membri dovrebbero assumere un approccio flessibile ed è opinione condivisa che le regole fin qui esposte non siano del tutto tassative.

Esterometro
E’ prevista una nuova periodicità di trasmissione del c.d. “esterometro”. La trasmissione telematica delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere dovrà infatti essere effettuata trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

ALTRE NOVITÀ

Riduzione del tasso d’interesse legale allo 0,5%
A decorrere dall’1.1.2020 la misura del saggio degli interessi legali passa dallo 0,8% allo 0,5%.

Gestione Separata INPS – Aliquota contributiva
Professionisti iscritti esclusivamente alla Gestione separata e non pensionati: l’aliquota contributiva previdenziale applicabile ai professionisti “senza Cassa”, iscritti esclusivamente alla Gestione separata e non pensionati viene confermata nella misura del 25%. A tale aliquota va sommato il contributo dello 0,72% dovuto a titolo assistenziale (per il finanziamento delle prestazioni di malattia, maternità/paternità, trat­tamento economico per congedo parentale, assegno per il nucleo familiare), per una contribuzione complessiva del 25,72%.
Co.co.co. e assimilati iscritti esclusivamente alla Gestione separata e non pensionati: nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi e dei soggetti assimilati senza partita IVA (lavoratori autonomi occasionali, venditori a domicilio, titolari di borse di studio, ecc.), iscritti esclusivamente alla Gestione separata e non pensionati, l’aliquota contributiva previdenziale applicabile nel 2020 viene confermata al 33%. A tale aliquota va aggiunto il contributo di 0,72% dovuto a titolo assistenziale, per una contribuzione complessiva del 33,72%.
Soggetti iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati: per gli iscritti alla Gestione separata provvisti anche di altra tutela pensionistica obbligatoria o titolari di pensione (siano essi titolari o meno di partita IVA), l’aliquota contributiva previdenziale per il 2020 resta al 24%.

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