Novità del Decreto Cura Italia | IBI Consulting Srl
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Novità del Decreto Cura Italia

Si riepilogano di seguito le novità del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

SOSPENSIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DELL’IVA, RITENUTE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

– Versamenti sospesi il 16 marzo scorso: è disposta la sospensione generale, che riguarda tutti i contribuenti, dal 16 al 20 marzo 2020 dei versamenti dell’IVA e ritenute, contributi previdenziali ed assicurativi riferiti ai dipendenti e soggetti assimilati. 
– Imprese che non hanno superato il limite di 2milioni di euro di ricavi o compensi nel 2019: è disposta la sospensione di tutti i versamenti con scadenze comprese tra l’8 marzo e il 31 marzo. Questi versamenti si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2020, che slitta al 1° giugno 2020. 
– Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, e altri soggetti: è disposta una sospensione personalizzata per queste imprese per il mese di marzo 2020. Per questa sospensione, non è al momento prevista la ripresa degli adempimenti. 
– Persone fisiche e giuridiche con residenza nella cosiddetta zona rossa: è disposta la sospensione di tutti i versamenti con scadenze comprese tra il 21 febbraio e il 31 marzo. Questi versamenti si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2020, che slitta al 1° giugno 2020. 
– Trattenute ai dipendenti: chi ha operato le normali ritenute fiscali e contributive, sulle retribuzioni erogate ai propri dipendenti e collaboratori nel mese di febbraio, deve versare entro il prossimo 20 marzo la quota di contributi trattenuti che sono a carico dei lavoratori anche se è un soggetto che esercita una delle attività economiche riconducibili ai settori economici maggiormente esposti (ristorazione, turismo, logistica, sport, ecc.) o se è un soggetto che nel 2019 ha avuto ricavi o compensi inferiori a 2 milioni di euro. 

SOSPENSIONE RIMBORSO PRESTITI PMI

Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020. La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest’ultima data. Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre. È in ogni caso richiesta la presentazione di un’autocertificazione con la quale la Pmi attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Per poter accedere agli ammortizzatori sociali sarà necessario attendere la pubblicazione delle circolari applicative da parte dell’INPS e dei nuovi accordi regionali dove previsto (ad esempio per la cassa in deroga). In via generale, va precisato che il tipo di ammortizzatore sociale a cui si potrà accedere dipenderà dal tipo di contribuzione INPS alla quale si versa. Gli ammortizzatori in vigore sono i seguenti:
– CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA
– FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE UNIVERSALE (+ di 5 dipendenti)
– FONDO DI SOLIDARIETÀ FSBA PER LE AZIENDE ARTIGIANE
– CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (disciplinata con regole Regionali), per datori di lavoro esclusi da quanto sopra.
I suddetti interventi sono attivabili fino a un massimo di 9 settimane, a partire retroattivamente dal 23 febbraio (qualora si abbia effettivamente sospeso l’attività lavorativa) e fino al 31 agosto 2020. Per accedere alle tutele sopra elencate, i dipendenti dovevano risultare in forza alla data del 23 febbraio 2020 e l’accesso agli ammortizzatori sociali non è contemplato per quei lavoratori che stanno continuando a rendere la propria prestazione lavorativa in regime di Smart Working. La somma indennizzata mediante i suddetti ammortizzatori sociali sarà pari all’80% della retribuzione normale persa, con un massimale pari a € 940,00 lordi in caso di retribuzione inferiore o uguale a € 2.159,48 e pari a € 1.130,00 lordi in caso di retribuzioni superiori.
Si consiglia di prendere maggiori informazioni presso i rispettivi consulenti del lavoro.

CREDITO D’IMPOSTA PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

DETRAZIONE EROGAZIONI LIBERALI

Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d’impresa, trovando applicazione l’articolo 27 L. 133/1999. Ai fini Irap, le erogazioni liberali in esame sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

PREMIO PER IL LAVORO SVOLTO NELLA SEDE

Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo lordo non superiore a 400.000 euro che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working”, da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.

RINVIO DELL’EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE D’ACCONTO

I compensi percepiti fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore. Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente. Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).

INDENNITÀ DI 600 EURO UNA TANTUM A PROFESSIONISTI E CO.CO.CO., ARTIGIANI E COMMERCIANTI

È riconosciuta un’indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago e ai lavoratori stagionali del settore turismo. Secondo una prima analisi della disposizione risultano essere esclusi dall’indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.). Per gli artigiani, i commercianti, i lavoratori dell’agricoltura e di altri lavoratori atipici che rientrano nell’AGO, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, ad esclusione della gestione separata, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad euro 600,00. È stato, tuttavia, istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini.

SOSPENSIONE MUTUI PRIMA CASA PER I TITOLARI DI PARTITA IVA

È riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Non è invece richiesta la presentazione dell’Isee.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale. Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020.
Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall’articolo 1, D.L. 9/2020 e quindi le Certificazioni Uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.

SOSPENSIONE DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENZIA DELLA RISCOSSIONE

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 8.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:
– cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
– avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate,
– avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,
– atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
– ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.
I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020.
Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020: la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020; la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.

DIFFERIMENTO TERMINI APPROVAZIONE BILANCIO

Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, comma 4, cod. civ..

DIFFERIMENTO TERMINI APPROVAZIONE BILANCIO

Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori. Sono inoltre sospesi, nello stesso periodo, i termini per fornire risposte agli interpelli e consulenza fiscali.

Al fine di attivare le misure sin qui illustrate, sarà necessario attendere le istruzioni operative da parte delle amministrazioni pubbliche che sono coinvolte.
Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti.

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