Decreto Ristori Bis e Gazzetta Ufficiale | IBI Consulting Srl
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Decreto Ristori Bis e Gazzetta Ufficiale

In relazione al DL n. 149/2020, cosiddetto Decreto “Ristori-bis”, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si illustrano le novità introdotte.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI IVA E RITENUTE IN SCADENZA IL 16 NOVEMBRE
 Con il cosiddetto “Decreto Ristori-bis” viene disposta la sospensione dei versamenti tributari a favore dei soggetti particolarmente danneggiati dagli effetti del Covid-19. Ciò vale per i seguenti soggetti: 

  1. coloro che esercitano le attività economiche sospese a norma dell’articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020 (ALLEGATO 3), con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale: si tratta, ad esempio, delle attività di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei convegni, dei congressi e degli altri eventi. 
  2. coloro che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle “zone rosse” e arancioni e che esercitano le attività dei servizi di ristorazione.
  3. coloro che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle “zone rosse” e operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al decreto (ALLEGATO 2), o esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator. 

In particolare, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi a:

  • versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 «ritenuta sui redditi di lavoro dipendente» e 24 «ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente» del Dpr 600/73 e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • versamenti dell’Iva (per quanto riguarda i versamenti Iva, si ricorda che sono in scadenza ordinaria il 16 novembre 2020, per i contribuenti mensili, il versamento relativo al mese di ottobre 2020 e, per i contribuenti che eseguono le liquidazioni con cadenza trimestrale, il versamento del terzo trimestre 2020).

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o a rate fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Questo significa che l’ultima rata dei pagamenti sospesi, se fatti in quattro rate, scadrà il 16 giugno 2021. Per chi ne ha diritto, la sospensione è senza condizioni, a prescindere cioè dal calo del fatturato o dei corrispettivi. I contribuenti possono comunque eseguire i pagamenti nei termini, anche per evitare la moltiplicazione delle scadenze e la confusione che inevitabilmente comportano le continue proroghe e sospensioni.

PROROGA AL 30.04.2021 DEGLI ACCONTI DI NOVEMBRE PER SOGGETTI ISA RESIDENTI IN ALCUNE AREE
Il DL “Ristori-bis” proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuta per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (per i contribuenti solari, è il 2020), per tutti i soggetti ISA dei settori economici individuati negli allegati al decreto “Ristori-bis” (ALLEGATO 1 e ALLEGATO 2), con domicilio fiscale o sede operativa in “zona rossa”, ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti in “zona arancione”, indipendentemente dal calo del fatturato o dei corrispettivi. 
La proroga al 30 aprile 2021 si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi e non viene rimborsato quanto già versato. Ricordiamo, che la stessa proroga era già stata riconosciuta dal decreto di Agosto, ai soli contribuenti con calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ULTERORI CATEGORIE DI ATTIVITA’
Vengono ampliate le attività che possono beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dal primo DL “Ristori” attraverso un nuovo e integrato ALLEGATO 1 in sostituzione del precedente. Qualora l’attività prevalente non rientri tra quelle dell’allegato, il contributo spetta alle condizioni già stabilite nel DL Ristori (quindi calo del fatturato o partita IVA attiva dal 1° gennaio 2019) ed è determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza già trasmessa.

NUOVO CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ZONE ROSSE
Oltre alle suddette misure, il DL “Ristori-bis” introduce un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’ALLEGATO 2 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle “zone rosse”. 
In tal caso, il valore del contributo è calcolato sulla base delle disposizioni già stabilite dal DL Ristori, applicando le percentuali riportate nell’ALLEGATO 2 (si noti che l’ALLEGATO 2 individua ulteriori e distinte attività rispetto a quelle previste nell’ALLEGATO 1 e prevede un’unica percentuale del 200% per tutti i codici ATECO ivi indicati). 

ULTERIORE CONTRIBUTO PER OPERATORI DI CENTRI COMMERCIALI
Il DL “Ristori-bis” introduce un ulteriore contributo per coloro che svolgono l’attività all’interno dei centri commerciali finalizzato a ristorare le perdite conseguenti alla chiusura forzata, ma che verrà riconosciuto solo nell’anno 2021. A tale riguardo si prevede che:

  1. per i soggetti che rientrano tra le attività indicate nell’ALLEGATO 1, il contributo ulteriore è determinato entro il 30% della misura “maggiorata” già prevista dal Dl Ristori; 
  2. per tutti gli altri soggetti (diversi da quelli che rientrano cioè nell’ALLEGATO 1, il bonus è determinato entro il 30% del contributo base originario stabilito nel DL Rilancio. 

L’agenzia delle Entrate erogherà il contributo in parola previa presentazione di apposita istanza secondo le modalità disciplinate da uno specifico provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate (comma 11, articolo 1 del Dl 137/2020). Resta, comunque, come presupposto di accesso al bonus la sussistenza del calo di fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto ai corrispondenti dati del mese di aprile 2019 di almeno un terzo. 

CREDITO D’IMPOSTA PER LE LOCAZIONI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE
Il decreto “Ristori-bis”, modifica e amplia la platea dei soggetti destinatari del credito d’imposta sulle locazioni, previsto dal primo DL “Ristori”, estendendo i soggetti indicati nell’ALLEGATO 1. Si rammenta che tali soggetti godono del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, senza limite di ricavi, ovunque abbiano la propria sede operativa.
Inoltre, nel decreto “Ristori-bis” viene previsto che il credito d’imposta sui canoni di locazione si applichi alle imprese che hanno la sede operativa nelle “zone rosse”, operanti nei settori riportati nell’ALLEGATO 2 e che svolgono le attività di agenzie di viaggio e i tour operator di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12. 
Restano ferme le altre disposizioni e i requisiti di diminuzione del fatturato già previsti per accedere e per calcolare il credito d’imposta sulle locazioni.

CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU PER ALCUNE ATTIVITA’ UBICATE NELLE ZONE ROSSE
E’ prevista la cancellazione della seconda rata dell’IMU, che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’ALLEGATO 2, ubicati nelle “zone rosse”. Per beneficiare dell’agevolazione, è richiesto che il proprietario dell’immobile sia gestore dell’attività che in esso viene esercitata. Restano ferme le disposizioni del DL di Agosto in materia di esenzione IMU per i settori del turismo e dello spettacolo secondo cui non è richiesta corrispondenza tra proprietario dell’immobile e gestore dell’attività esercitata. 

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