Decreto rilancio Scadenze di fine anno | IBI Consulting Srl ibiconsulting
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Decreto rilancio

Martedì 19 maggio è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il tanto atteso decreto “Rilancio” (DL 34/2020), nell’ambito del quale sono contenute numerosissime norme a carattere economico e per il rilancio delle attività produttive, commerciali e agricole del nostro Paese. Il contenuto definitivo di tali norme e il ritardo con cui è avvenuta la pubblicazione del decreto hanno, tuttavia, sollevato alcune questioni interpretative di cui non si sentiva la necessità e rispetto alle quali è auspicabile che venga fatta chiarezza almeno in occasione della prossima conversione in legge. Fatta questa doverosa premessa, e in attesa anche dei decreti attutativi che dovranno disciplinare le modalità concrete di funzionamento delle norme, si esaminano di seguito le principali novità legislative che si ritengono di Vostro interesse nell’ambito delle rispettive attività personali e aziendali. 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
 Viene previsto un contributo a fondo perduto per imprese, anche agricole, e titolari di reddito di lavoro autonomo. Sono tuttavia esclusi: i professionisti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 27 del DL 18/2020); i lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 38 del DL 18/2020); i professionisti iscritti ad un Ordine. Il contributo spetta ai contribuenti con ricavi/compensi del 2019 non superiori a 5 milioni di euro a condizione che l’ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019 (non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019). 

L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019: 

  • 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
  • 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.

 
È previsto un contributo minimo, pari a:

  • 1.000,00 euro, per le persone fisiche;
  • 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo è riconosciuto tramite bonifico, previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate le cui modalità verranno definite da un prossimo provvedimento.

INDENNITÀ PER AUTONOMI, COLLABORATORI E DIPENDENTI
Sono rifinanziate per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed alcune categorie di lavoratori, già previste per il mese di marzo 2020.

Per il mese di aprile 2020, l’indennità è riconosciuta nella misura di 600,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:

  • lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
  • lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
  • lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
  • lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione del settore turismo termali;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati vendite a domicilio;
  • collaboratori sportivi.

Per i soggetti che hanno già ricevuto dall’INPS l’indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda. Per gli operai agricoli a tempo determinato, l’indennità per il mese di aprile ammonta a 500,00 euro. 

Per il mese di maggio 2020 l’indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili. L’indennità ammonta a 1.000,00 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:

  • collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
  • lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);
  • lavoratori dipendenti (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020.

Per le altre categorie, a maggio l’indennità è replicata in 600,00 euro, con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO.
Infine, è istituita una nuova indennità per i lavoratori domestici, nella misura di 500,00 euro, per ciascun mese di aprile e maggio. L’indennità, erogata dall’INPS previa istanza, spetta se il soggetto è titolare, alla data del 23.2.2020, di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali; inoltre, il lavoratore non deve essere convivente con il datore di lavoro. 

MISURE IN MATERIA DI INTEGRAZIONI SALARIALI E SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE
Il decreto “Rilancio” apporta numerose modifiche alle disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e Cassa integrazione guadagni in deroga del DL 18/2020 (decreto “Cura Italia”) e introduce una nuova misura consistente in sovvenzioni per il pagamento delle retribuzioni al fine di evitare i licenziamenti nel periodo emergenziale COVID-19. In sintesi, le principali novità riguardano: l’estensione della durata massima del trattamento ordinario; l’ampliamento del novero dei lavoratori beneficiari; il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare ai percettori dell’assegno ordinario; il nuovo termine di presentazione della domanda di accesso ai trattamenti di CIGO.
La norma in esame stabilisce che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento (ordinario o in deroga) di integrazione salariale o di accesso all’assegno con causale “emergenza COVID19”, per durata massima di:

  • 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2.2020 al 31.8.2020;
  • incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso.

È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dall’1.9.2020 al 31.10.2020.
Inoltre, si prevede il riconoscimento del trattamento ai lavoratori dipendenti in forza al 25.3.2020.

CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e agli enti non commerciali è riconosciuto un credito d’imposta parametrato ai canoni di locazioni degli immobili ad uso non abitativo. Il contributo spetta a condizione che i ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche) e che i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed è pari al:

  • 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

 
DETRAZIONE DEL 110% (C.D. “SUPERBONUS”)
È incrementata al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo. La detrazione spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica: 

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18.2.2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’instal-lazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.

L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.
La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:

  • 60.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
  • 30.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • 30.000,00 euro per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Se l’intervento consiste nella sostituzione degli impianti di riscaldamento la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. La detrazione “potenziata” al 110% spetta soltanto per i suddetti interventi effettuati dai condomìni (quindi per gli interventi sulle parti comuni condominiali); sulle singole unità immobiliari adibite a prima casa dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni; dagli Istituti autonomi case popolari (IACP); dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Per poter beneficiare dell’agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti. Detti requisiti minimi devono consentire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. 

INTERVENTI ANTISISMICI: per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai co. 1-bis – 1-septies dell’art. 16 del dl 63/2013. si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. “sismabonus”. 

IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI: per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione irpef prevista dall’art. 16-bis co. 1 del tuir per gli interventi di recupero edilizio spetta, spetta nella misura del 110%, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del dpr 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di fruire della detrazione al 110%. 

COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI: nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%. L’agevolazione è ripartita in cinque uguali quote annuali. 

CESSIONE DELLA DETRAZIONE E SCONTO SUL CORRISPETTIVO: i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: 

  • per lo sconto in fattura. Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
  • per la cessione della detrazione. In questo caso, l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI
Viene unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un’unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.
Nella tabella all’interno del PDF si riepilogano i versamenti che sono stati sospesi e i relativi termini di effettuazione.
Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società spor-tive, sia professionistiche che dilettantistiche, possono beneficiare della sospensione fino al 30.6.2020, invece che fino al 31.5.2020, dei versamenti relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e ai premi INAIL.
I nuovi termini si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta.

ESCLUSIONE DEI VERSAMENTI IRAP
I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”), sono esclusi dall’obbligo di versamento del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”) e della prima rata dell’acconto IRAP, relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”). Rimane fermo il versamento dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”).
Fermo restando il pagamento dell’acconto dovuto per il 2019, il saldo 2019 escluso da versamento è pari all’eventuale eccedenza a debito emergente dalla dichiarazione IRAP 2020. Lo sconto fiscale, quindi, è “effettivo” soltanto in presenza di un saldo 2019 a debito, circostanza che, di regola, ricorre solo per i soggetti che, nel 2019, abbiano incrementato il valore della produzione netta rispetto al 2018 (e, dunque, vantino un’IRAP dovuta per il 2019 superiore a quella dovuta per il 2018). La prima rata esclusa dal versamento va determinata in misura pari al:

  • 40% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;
  • 50% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.

Al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall’imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata a novembre 2020, anche la prima (figurativamente determinata in misura pari al 40% – o 50% per i soggetti ISA – dell’IRAP dovuta per il 2019), pur se non versata.

Si supponga che un’impresa vanti un’imposta dovuta per il 2019 pari a 10.000,00 euro: in questo caso, il primo acconto IRAP che non dovrà essere versato a giugno/luglio 2020 ammonta a:

  • 4.000,00 euro, per i soggetti estranei agli ISA;
  • 5.000,00 euro, per i soggetti ISA.

Ipotizzando che l’imposta dovuta per il 2020 sia pari a 8.000,00 euro, la dichiarazione IRAP 2021 chiuderà a credito per 2.000,00 euro sul presupposto che a novembre venga versata la seconda rata dell’acconto IRAP in misura pari a 6.000,00 euro (cioè, il 60% di 10.000,00), per i soggetti estranei agli ISA, e a 5.000,00 euro (cioè, il 50% di 10.000,00), per i soggetti ISA.

Restano obbligati al versamento perché espressamente esclusi dal beneficio, indipendentemente dal volume di ricavi:

  • gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (“vecchie” holding industriali), come definiti dall’art. 162-bis del TUIR;
  • le imprese di assicurazione (di cui all’art. 7 del DLgs. 446/97);
  • le Amministrazioni Pubbliche (di cui all’art. 10-bis del DLgs. 446/97).

Tali soggetti restano quindi tenuti al versamento del saldo 2019 e degli acconti 2020 secondo le consuete modalità.

AGEVOLAZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ
Vengono previste agevolazioni per le società di capitali i cui ricavi del 2019 sono compresi tra 5 e 50 milioni di euro, le quali abbiano subìto una riduzione dei ricavi di oltre il 33% nel periodo tra l’1.3.2020 e il 30.4.2020 rispetto agli stessi due mesi del 2019 a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Se, entro il 31.12.2020, viene effettuato un aumento di capitale a favore di tali società:

  • ai soci che effettuano il versamento compete un credito d’imposta del 20%, utilizzabile in compensazione dal 2021;
  • alla società compete un credito d’imposta, anch’esso utilizzabile dal 2021, parametrato alle perdite che la società realizza nel 2020 e all’ammontare dell’aumento di capitale effettuato.

L’ammontare massimo dell’aumento di capitale agevolabile è pari a 2 milioni di euro (a cui corrisponde, in capo al socio, un credito d’imposta massimo di 400.000,00 euro). 

INCREMENTO DEL LIMITE DI CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE NEL MOD.F24
Per il solo anno 2020, viene incrementato da 700.000,00 a 1 milione di euro il limite dell’ammon-tare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere:

  • utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.

Per quest’anno, il nuovo limite di 1 milione di euro viene quindi a coincidere con quello già previsto per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori (es. termometri e termoscanner) e degli utenti (es. barriere e pannelli protettivi). Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DI PUBBLICI ESERCIZI
Per i soggetti esercenti attività impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. bar, ristoranti, alberghi, cinema, teatri, musei) è previsto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nel limite di 80.000,00 euro per beneficiario.

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