Decreto Agosto Scadenze di fine anno | IBI Consulting Srl ibiconsulting
18219
post-template-default,single,single-post,postid-18219,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.3,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Decreto Agosto

Il 14.8.2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL n. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”), recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. Il decreto, che si compone di 115 articoli, è entrato in vigore il 15.8.2020 e deve essere convertito in legge entro il 13.10.2020. Si esaminano di seguito le principali novità fiscali del decreto, che si ritengono di Vostro interesse nell’ambito delle rispettive attività personali e aziendali. 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E INDENNITÀ
Sono previsti i seguenti specifici contributi a fondo perduto e indennità: 

Contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione È previsto un contributo a fondo perduto alle imprese in attività al 15.8.2020 con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 e 56.29.20 (mense e catering continuativo su base contrattuale). Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai ¾ dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il contributo rileva per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P., valorizzando la materia prima del territorio. Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare un’istanza, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito DM.
Indennità per il mese di maggio
2020 per i professionisti iscritti
a Casse di previdenza private
Al fine di dare completa attuazione all’art. 78 del DL 34/2020, è riconosciuta ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria un’indennità pari a 1.000,00 euro per il mese di maggio 2020. Ai fini dell’attuazione della disposizione, salvo quanto non diversamente disposto, trova applicazione il DM 29.5.2020, che ha definito i presupposti per l’accesso alla medesima indennità per il mese di aprile
2020. Ai soggetti già beneficiari dell’indennità di aprile, l’indennità di maggio è erogata in via automatica.
Contributo a fondo perduto per esercenti attività di vendita di beni e servizi nei centri storici turistici Viene riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone centrali dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini stranieri: per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; per i Comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. Il contributo spetta inoltre a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 dei suddetti esercizi sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Si rimanda, per quanto compatibili, alle disposizioni sul contributo a fondo perduto stabilite dal Decreto Rilancio.
Indennità per i lavoratori:
– stagionali, dello spettacolo, intermittenti e occasionali:
– marittimi;
– sportivi.
Viene riconosciuta un’indennità di 1.000 euro per gli stagionali, di 600 euro per i mesi di giugno e luglio per i marittimi e di 600 euro per il solo mese di giugno 2020 per i lavoratori sportivi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Nello specifico, per gli sportivi, si tratta dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione, di cui all’art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, già attivi alla data del 23.2.2020 presso le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP; le società e associazioni sportive dilettantistiche.

 

CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI
Il Decreto Agosto estende al mese di giugno il credito d’imposta per i canoni di affitto pagati da esercenti attività d’impresa, arte o professione e enti non commerciali, già stabilito dall’art. 28 del Decreto Rilancio 34/2020 (e anche luglio per le attività termali, turistico ricettive e stagionali). Inoltre, per alberghi, stabilimenti balneari, altri immobili del settore turistico, fiere, cinema e teatri è prevista l’abolizione della seconda rata IMU per l’anno 2020 e uno specifico credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi e strutture ricettive similari.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO FINO AL 31/12/2020 PROPROGA CASSA INTEGRAZIONE E DECONTRIBUZIONE SALARIALE
Il blocco dei licenziamenti è stato introdotto dall’articolo 14 del Decreto di agosto intitolato “Proroga disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”. Nel suddetto articolo viene specificato che non è possibile licenziare un lavoratore che non abbia usufruito completamente della cassa integrazione d’emergenza o, in alternativa, dell’esonero contributivo. Inoltre, rimangono sospese anche le procedure di licenziamento collettivo attivate a decorrere dal 23 febbraio 2020. Il governo ha comunque introdotto una misura a sostegno dei lavoratori che decideranno di accettare la proposta di cessazione del rapporto con l’azienda. Una delle eccezioni riguarda, infatti, la stipulazione di un accordo collettivo per la risoluzione del rapporto di lavoro. Attraverso questo accordo consensuale, in altre parole, il lavoratore accetta il licenziamento proposto dal titolare dell’azienda e può beneficiare dell’assegno volontario Naspi. Si rimanda alle note informative dei rispettivi consulenti del lavoro.

RINVIO DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO IRPEF/IRES E IRAP PER I SOGGETTI ISA
E’ prorogato al 30.4.2021 il termine di versamento della seconda rata degli acconti delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (si tratta del 2020, per i soggetti “solari”) per i soggetti che sono sottoposti alla disciplina degli ISA. La proroga in esame si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Atteso il rinvio operato all’art. 1 co. 2 del DPCM 27.6.2020, possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

  • applicano il regime forfetario (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi);
  • presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

La proroga interessa anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti nonché i soggetti che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR. Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche i soci di società di persone; i collaboratori di imprese familiari; i coniugi che gestiscono aziende coniugali; i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato); i soci di società di capitali “trasparenti”.

NUOVA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
Il Decreto Agosto introduce una nuova rivalutazione dei beni di impresa che potrà essere posta in essere nel bilancio al 31.12.2020. In particolare, questa opzione può avere rilevanza solo civilistica e contabile oppure rilevanza anche fiscale, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti. Possono applicare questo regime le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia. La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. I maggiori valori fiscali, se assoggettati all’imposta sostitutiva per la rivalutazione, sono riconosciuti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2021. In caso di rivalutazione efficace ai fini fiscali, quindi, a partire da questo esercizio i maggiori valori attribuiti ai beni rilevano ai fini della deducibilità degli ammortamenti, della determinazione del plafond delle spese di manutenzione di cui all’art. 102 co. 6 del TUIR, della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94. Invece, le plusvalenze e le minusvalenze sono calcolate avendo riguardo al costo dei beni “ante rivalutazione”, nel momento in cui la cessione degli stessi (o la destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa) avvenga in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (ovvero, in data anteriore all’1.1.2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Anche per la procedura di rivalutazione in commento, il saldo attivo di rivalutazione costituisce una riserva in sospensione d’imposta per le imprese in contabilità ordinaria che optano per la rilevanza fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni. All’occorrenza, questi soggetti possono affrancare la riserva versando un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%. Resta fermo che attribuendo rilevanza esclusivamente “civilistica” alla rivalutazione, non si iscrive alcuna riserva in sospensione di imposta e non risulta necessario ricorrere all’affrancamento. Per le imprese in contabilità semplificata, invece, valgono i chiarimenti contenuti nella circ. Agenzia delle Entrate 26.1.2001 n. 5 (§ 4.2), secondo cui non si applica il corpo di norme che disciplina il saldo attivo di rivalutazione, essendo questo legato all’evidenza di un dato (l’ammontare della riserva) desumibile dal bilancio. Per questi ultimi, quindi, è esclusa la tassazione della riserva in caso di distribuzione.

Scarica la circolare