Bonus sanificazione e altri presidi sanitari | IBI Consulting Srl
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Bonus sanificazione e altri presidi sanitari

BONUS FISCALE PER LA SANIFICAZIONE, L’ACQUISTO DI MASCHERINE E DI PRODOTTI DETERGENTI E DISINFETTANTI

 Il DL 18/2020 (cosiddetto “cura Italia”, art. 64) ha introdotto un credito d’imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20mila euro. L’agevolazione spetta per le spese sostenute e documentate dagli esercenti attività d’impresa, arte o professione allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus Covid-19. Successivamente, il DL 23/2020 (cosiddetto “decreto liquidità”, art. 30) ha esteso il credito d’imposta all’acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro, quali l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (Dpi) e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. A titolo esemplificativo, si tratta di mascherine chirurgiche o quelle di classi di protezione superiore (Ffp2 e Ffp3), guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, barriere in plexiglass, disinfettanti e detergenti, ecc 

In attesa del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico d’accordo col Mef, che consentirà di utilizzare concretamente il bonus, si precisa che è stato stabilito un limite massimo complessivo al credito d’imposta pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020 con la conseguenza, che salvo futuri ulteriori stanziamenti, il credito d’imposta spetterà fino all’esaurimento della dotazione (click day?).

 

SPESE DI SANIFICAZIONE SEMPRE CON IVA ESPOSTA NELLA FATTURA EMESSA

 In presenza di committente debitore d’imposta, il quale quindi non acquista in veste di consumatore finale, i servizi di pulizia sono soggetti al regime dell’inversione contabile (reverse charge) mentre le prestazioni di sanificazione non lo sono. Per capirne il motivo, deve essere qualificata correttamente la prestazione di sanificazione, al fine di determinare se possa rientrare o meno nell’ambito dei servizi di pulizia. 

L’articolo 1, comma 1, lettera e) del Dm Industria 274/1997 definisce la sanificazione un complesso di procedimenti e operazioni poste in essere per rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o disinfestazione ovvero mediante il controllo e o il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore. Quindi si tratta di intervento collegato all’attività di pulizia, ma che non parrebbe ritersi equivalente o comunque indistinguibile. Selezionando le attività sulla base di codici Ateco, secondo la linea interpretativa delle Entrate (circolari 14/E e 37/E del 2015), le prestazioni di semplice pulizia rientrano tra quelle indicate nei codici 81.21.00 e 82.22.02, e non comprendono le altre attività di pulizia specializzata di edifici, nonché le prestazioni di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, che restano soggette alla fatturazione con Iva esposta. Di conseguenza, sarà necessario indicare separatamente in fattura le prestazioni di pulizia, soggette al reverse charge, dai corrispettivi per le prestazioni di sanificazione, per cui dovrà essere applicato il regime Iva esposta. 

Eventuali errori potranno rendere incerta l’entità della spesa su cui calcolare e riconoscere il credito d’imposta. 

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