BONUS di 600 euro | IBI Consulting Srl
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BONUS di 600 euro

BONUS DI 600 EURO, PRIMI CHIARIMENTI DELL’INPS

L’INPS ha fornito i primi chiarimenti in merito alle modalità per richiedere l’indennità di 600 euro prevista dal DL. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”). 
L’indennità di 600 euro spetta alle seguenti categorie di lavoratori: 
artigiani; 
commercianti; 
agenti e rappresentanti; 
lavoratori del settore agricolo, spettacolo e turismo; 
soci di società di persone e srl iscritti alla Gestione artigiani e commercianti; 
liberi professionisti con partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020; inclusi i lavoratori che partecipano a studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione Separata dell’Inps; 
collaboratori coordinati e continuativi che abbiano un rapporto attivo al 23 febbraio 2020 e siano iscritti alla Gestione Separata dell’Inps. 
Tali lavoratori devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e sprovvisti di altre forme di previdenza obbligatoria. 
Le prestazioni saranno accessibili esclusivamente in modalità telematica e quindi si rende necessario, per i contribuenti, dotarsi di pin dispositivo rilasciato dall’Inps. E’ stato anche previsto un meccanismo “semplificato” di richiesta del pin, che si sostanzia nella possibilità di richiedere le prestazioni inserendo esclusivamente la prima parte del pin, ricevuto via sms o mail subito dopo averlo richiesto. A tal proposito si ricorda che la richiesta del pin può essere effettuata attraverso i seguenti canali: 

  • sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta pin”; 
  • Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).


BONUS DI 600 EURO AI PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ORDINI

Le domande si potranno presentare dal 1° aprile e sarà richiesto un doppio requisito legato ai redditi dell’anno d’imposta 2018 e alle conseguenze del coronavirus: 
fino a 35 mila euro, basta che l’attività rientri tra quelle limitate dai provvedimenti restrittivi; 
da 35 mila a 50 mila euro, l’indennità spetta solo se l’attività è stata cessata (dal 23 febbraio al 31 marzo) o se c’è stato un calo dei redditi del 33% rispetto al primo trimestre 2019. 
In ogni caso, è necessario aver versato i contributi nel 2019. Inoltre, l’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. 
L’istanza deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato (autocertificazione in base al Dpr 445/200) sotto la propria responsabilità: 
● di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione; 
● di non essere già percettore di altre indennità previste dal decreto né del reddito di cittadinanza; 
● di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria; 
● di aver percepito nell’anno 2018 un reddito non superiore agli importi fisati per l’accesso; 
● di aver chiuso la partita Iva, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 o di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, o per i titolari di redditi inferiori a 35 mila euro di rientrare tra le attività limitate per l’emergenza coronavirus. 

Infine, alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio. Se non si rispettano tutte queste condizioni e se si presenta la domanda oltre il 30 aprile l’istanza sarà considerata inammissibile. 

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Delega cassetto previdenziale