Dichiarazioni, liquidazioni e versamenti delle imposte (saldi 2019 e acconti 2020) Scadenze di fine anno | IBI Consulting Srl ibiconsulting
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Dichiarazioni, liquidazioni e versamenti delle imposte (saldi 2019 e acconti 2020)

 L’emergenza Coronavirus ha modificato il calendario delle scadenze fiscali per il 2020, con il Decreto Liquidità, prima, e con l’ultimo Decreto Rilancio varato il 13 maggio, con i quali è stato previsto il rinvio di alcune tasse per contribuenti e imprese. 

Le scadenze e tasse rinviate
Partendo dai contribuenti persone fisiche, la prima scadenza rinviata è quella della presentazione del modello 730/2020 che slitta di qualche mese, da luglio al 30 settembre 2020. Ciò però non preclude la possibilità di presentare tale denuncia dei redditi prima. Chi presenterà il 730 entro il 30 giugno, otterrà i rimborsi a credito oppure pagherà se a debito, nella busta paga o nel cedolino della pensione entro luglio. Rinviate, invece, al 1° settembre le notifiche delle cartelle esattoriali. 
Passando alle imprese, si prevede la cancellazione della rata di giugno dell’IRAP (saldo e acconto) per tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Cancellato anche l’acconto Imu di giugno per gli alberghi e gli stabilimenti balneari, a patto che proprietario e gestore coincidano. I versamenti delle ritenute, dell’Iva e dei contributi sospesi a marzo, aprile e maggio per le imprese che hanno subito cali di fatturato potranno essere effettuati entro il prossimo 16 settembre. 

Le scadenze e tasse confermate
Nessuna modifica alla data di pagamento dell’acconto dell’IMU (che da quest’anno incorpora anche la TASI) che rimane al 16 giugno prossimo. Il 16 dicembre sarà invece la volta del saldo. Confermati anche i versamenti delle imposte IRPEF e addizionali dovute dalle persone fisiche che non presentano il Mod.730, che scadono il 30 giugno (30 luglio con maggiorazione di 0,4%). 

IRPEF E DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

Sono tenuti alla presentazione del Modello Redditi Persone Fisiche 2020, i soggetti che nel 2019 hanno conseguito le seguenti tipologie di reddito o si trovano in una delle situazioni seguenti:

  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  • redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5 (es. redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa etc.);
  • plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati (da dichiarare nei quadri RT e RM);
  • redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal DL 24/04/2014, n. 66;
  • redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
  • nel 2019 e/o nel 2020 non sono residenti in Italia;
  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 ordinario e semplificato (sostituti d’imposta);

 

PRESENTAZIONE MODELLO 730 PRECOMPILATO E ORDINARIO

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i soggetti che nel corso del 2019 hanno percepito le seguenti tipologie di reddito:

  • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
  • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
  • alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D (redditi percepiti da eredi e legatari).

Il Modello 730/2020 precompilato od ordinario, quest’anno deve essere presentato entro il 30.09.2020, sia in caso di presentazione diretta all’Agenzia delle Entrate che in caso di presentazione dal sostituto d’imposta oppure dal Caf o dal professionista.
In caso di presentazione tramite sostituto d’imposta, il contribuente deve consegnare il Modello 730 ordinario già compilato. Nel caso di presentazione tramite Caf o tramite professionista abilitato possono essere richiesti, al momento della presentazione della dichiarazione, i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante e il controllo formale da parte dell’Agenzia delle Entrate è effettuato nei confronti del Caf o del professionista.
Come stabilito dall’art. 1, D.Lgs. 175/2014, il Modello 730 precompilato è messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile di ogni anno, in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it. Per accedere a questa sezione, è necessario essere in possesso del codice Pin personale, che può essere richiesto on line, accedendo al menzionato sito dell’Agenzia e inserendo alcuni dati personali; per telefono, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 800.90.96.96, presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate presentando un documento di identità. Il Modello 730 precompilato relativo ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può essere così accettato o modificato direttamente on line dal contribuente stesso. Qualora il Modello 730 precompilato venga accettato così come proposto dall’Agenzia delle Entrate senza apportare modifiche, non saranno più sottoposti a controllo i documenti che attestano le spese indicate, i cui dati sono stati forniti all’Agenzia delle Entrate.
Se si riceve la dichiarazione precompilata non è obbligatorio utilizzarla e può essere comunque presentata la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, utilizzando il Modello 730 ordinario o il Modello Redditi 2020.

DOCUMENTI DA RECAPITARE ALLO STUDIO

Al fine di predisporre i Modelli Dichiarativi vi chiediamo cortesemente di comunicarci e/o trasmetterci, nel più breve tempo possibile, le seguenti notizie e documenti relativi all’anno 2019 interessanti il dichiarante, coniuge e familiari:

  • residenza anagrafica: eventuali variazioni e date di decorrenza;
  • stato civile dei componenti la famiglia: se variato, indicarne il mese;
  • persone a carico: sono considerati a carico i familiari che hanno redditi non superiori a € 2.840,51. Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2019 hanno posseduto un reddito lordo uguale o inferiore a 4.000 euro.
  • redditi percepiti: di lavoro dipendente, pensione, di partecipazione, di capitale o di lavoro autonomo risultanti dalle apposite certificazioni, assegni periodici percepiti dal coniuge separato/divorziato;
  • redditi di terreni e/o fabbricati: segnalare eventuali variazioni per acquisto o vendita di tali beni, trasmettendo la fotocopia dell’atto notarile. Il reddito imponibile dei terreni e fabbricati deve essere determinato in base agli estimi catastali o agli affitti percepiti, allegando la copia del contratto e la relativa ricevuta di registrazione;
  • plusvalenze soggette a Capital Gain: conseguite da persone fisiche che hanno ceduto a titolo oneroso azioni, quote di capitale o di patrimonio di società o associazioni, obbligazioni convertibili, diritti di opzione derivanti da operazioni a premio o compravendita a pronti/termine;
  • destinazione dell’Irpef. 8 per mille: come per lo scorso anno, firmando gli appositi riquadri, ciascun contribuente può scegliere se destinare una quota pari all’8 per mille dell’IRPEF a favore dello Stato, Chiesa Cattolica, o altre Chiese per scopi sociali, umanitari e religiosi;
  • destinazione dell’ Irpef 5 per mille: ciascun contribuente può altresì scegliere di destinare il 5 per mille dell’Irpef ad una delle finalità quali il sostegno del volontariato, associazioni e fondazioni; finanziamento della ricerca scientifica, universitaria e sanitaria; tutela dei beni culturali. Il contribuente può indicare il codice fiscale di uno specifico beneficiario;
  • destinazione dell’ Irpef 2 per mille: firmando gli appositi riquadri, ciascun contribuente può scegliere se destinare una quota pari al 2 per mille dell’IRPEF a favore di partiti politici o associazioni culturali.
  • copie delle quietanze (Mod. F24) dei versamenti di acconti di imposte versati nel 2019;
  • ricevute relative a interessi passivi ed oneri accessori pagati a soggetti residenti nello Stato in dipendenza di prestiti o mutui di ogni specie (mutui agrari o garantiti da ipoteche su immobili);
  • certificazioni di spese sostenute per cure mediche specialistiche e chirurgiche, compresi i ticket e le protesi dentarie e sanitarie; assegni al coniuge; spese di istruzione;
  • quietanze o ricevute per premi pagati durante l’anno per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni e contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori (o non) per legge;
  • spese di recupero del patrimonio edilizio, per le quali spetta la detrazione del 50%-55%-65%;
  • Investimenti e attività finanziarie detenute all’estero nonché di criptovalute – BITCOIN: si è tenuti – con la compilazione di apposito quadro RW – a dichiarare la consistenza degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero e in criptovalute nel periodo di imposta, indipendentemente dal valore complessivo degli stessi; questo obbligo sussiste anche se, nel corso del periodo di imposta, tali attività finanziarie sono stati totalmente disinvestite.

Si rammenta che per il periodo d’imposta 2019 si applicano le aliquote per scaglioni di reddito indicate nella circolare in allegato.
Infine, si rammenta di recapitare la documentazione relativa a oneri deducibili e detraibili. A tal fine si ricorda che sono detraibili dall’IRPEF dovuta, in ragione del 19% del totale, le seguenti spese:
– spese mediche sostenute per importi oltre €. 129,11 (le spese sostenute per i farmaci devono essere documentate con scontrino “parlante”, provvisto cioè dell’indicazione del codice fiscale del contribuente e dell’indicazione di natura, qualità e quantità del farmaco acquistato);
– premi per assicurazioni sulla vita, o per il rischio morte/invalidità, nel limite massimo di €. 530,00;
– spese sostenute per i servizi di interpretariato soggetti sordomuti;
– spese veterinarie nel limite massimo di € 387,34;
– acquisto di cani guida per non vedenti;
– erogazioni liberali a favore popolazioni colpite da calamità entro il limite di € 2.065,83;
– erogazioni in denaro a società sportive dilettantistiche non superiori a € 1.500;
– detrazione di € 516,46 per mantenimento cani per guida non vedenti;
– spese per istruzione superiore ed universitaria;
– le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente;
– interessi per mutui ipotecari per acquisto e costruzione prima abitazione, acquisto altri immobili e per recupero edilizio (nei limiti rispettivamente di €. 4.000,00 – €. 2.065,83 – €. 2.582,28);
– spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi;
– spese per attività sportive dei ragazzi tra 5 e 18 anni, fino a €. 210 per ciascun ragazzo;
– spese per intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale, fino a €. 1.000.
– spese funebri, fino a concorrenza dell’importo di €. 1.550;
– spese per addetti all’assistenza di persone non autosufficienti (badanti, anche familiari non a carico): fino a concorrenza di €. 2.100 solo per redditi complessivi fino a €. 40.000.
– spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente per importo complessivo non superiore a 250 euro;
Sono oneri detraibili al 26%: erogazioni liberali a favore delle Onlus, entro il limite di € 30.000.
Sono oneri deducibili dal reddito:
– assegno periodico al coniuge;
– contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza, questa deduzione è compilabile anche se sostenuta per familiari a carico;
– contributi per forme pensionistiche complementari e individuali nel limite massimo di €. 5.164,57;
– contributi previdenziali obbligatori versati in ottemperanza a disposizione di legge nonché quelli versati per addetti ai servizi domestici e familiari, per la parte a carico del datore, fino a € 1.549,37;
– contributi versati per Paesi in via di sviluppo nel limite massimo del 2% del reddito complessivo;
– contributi a favore di istituzioni religiose nel limite massimo di €. 1.032,91;
– spese mediche e di assistenza portatori di handicap;
– erogazioni liberali effettuate a Onlus e Associazioni e Fondazioni iscritte nell’apposito Registro e nel limite massimo del 10% del reddito complessivo e per importo non superiore a €. 70.000;
– contributi ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale fino all’ammontare di €. 3.615,20.

DICHIARAZIONI DEI REDDITI DELLE SOCIETA’ DI PERSONE E SOCIETA’ DI CAPITALI

I redditi d’impresa conseguiti da società di persone ed equiparate e da associazioni non riconosciute residenti nel territorio dello stato, sono dichiarati nel Modello Redditi Società di Persone. Mentre le società di capitali, enti commerciali ed equiparati, dichiarano i redditi conseguiti tramite il Modello Redditi Società di Capitali. Di seguito si riportano le scadenze relative alla presentazione di tali dichiarazioni nonché le scadenze dei relativi versamenti di imposta.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E VERSAMENTI

Nel PDF si indicano i termini di presentazione delle dichiarazioni relative alla liquidazione delle imposte sui redditi e Irap, nonché i termini di versamento delle corrispondenti imposte.
Per le imposte che scadono il 30 giugno, è possibile effettuare i versamenti entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4%. Le imposte risultanti dalla dichiarazione (saldo e primo acconto) possono essere rateizzate; non è rateizzabile il 2’ acconto da versare entro il 30 novembre.

ACCONTI PER IL 2020

Nel PDF, di seguito, troverete la misura degli acconti da versare per il periodo d’imposta 2020.
L’acconto è dovuto in un’unica soluzione entro il 30 novembre, qualora inferiore ad euro 257,52.

MODELLO 770/2020

Entro il 31 ottobre deve essere presentato il modello 770/2020 semplificato od ordinario relativo alle ritenute operate dai sostituti d’imposta come meglio specificato di seguito.

Il Modello 770/semplificato, riguarda i sostituti d’imposta che, nell’anno 2019, hanno corrisposto:

  • somme o valori soggetti a ritenute alla fonte;
  • contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS;
  • premi assicurativi dovuti all’INAIL.

 

Il Modello 770/ordinario, riguarda i sostituti d’imposta che, nell’anno 2019, hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenute alla fonte su:

  • redditi di capitale;
  • compensi per avviamento commerciale;
  • contributi ad enti pubblici e privati;
  • riscatti da contratti di assicurazione sulla vita;
  • altri proventi finanziari, compresi quelli derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero;
  • utili e altri proventi finanziari derivanti da partecipazioni in società di capitali e titoli atipici;
  • indennità di esproprio;
  • premi e vincite e altri redditi diversi.

 

I soggetti che presentano il Mod.770/Semplificato:
– se non presentano anche il Mod.770/Ordinario, devono elencare nel modello 770/Semplificato gli estremi dei versamenti effettuati e delle compensazioni operate, riepilogandoli nei quadri ST e SX.
– allorché il Mod.770/semplificato riguardi sia le Comunicazioni dati relativi al lavoro dipendente e assimilati sia le Comunicazioni dati relativi al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e ancorché non siano intervenute compensazioni interne tra i versamenti di ritenute attinenti i suddetti redditi, può essere suddiviso in due parti: da una parte il frontespizio con i dati relativi al lavoro dipendente e assimilati con i relativi prospetti ST e SX; dall’altra le Comunicazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi con i rispettivi ST e SX.
I soggetti che presentano il Mod.770/Ordinario:
– compilano il modello 770/Semplificato senza i prospetti ST, SV e SX (inclusi nel mod. 770/Ordinario);
– possono compilare il modello 770/Semplificato con i prospetti ST, SV e SX solo qualora non abbiano effettuato compensazioni interne (tra le ritenute relative al mod. semplificato e quelle relative al mod. ordinario).
Entrambi i modelli possono essere presentati esclusivamente in via telematica tramite “FISCONLINE” ovvero “ENTRATEL”; si rammenta che, qualora i soggetti sostituiti indicati nel modello 770 siano superiori a venti unità, è fatto obbligo al contribuente di comunicare con l’agenzia delle entrate esclusivamente a mezzo del canale ENTRATEL e non anche FISCONLINE.

VERSAMENTO ACCONTO IMU 2020

Il prossimo 16 giugno 2020 è in scadenza il versamento dell’acconto IMU 2020. 
Si rammenta che la legge di bilancio 2020 ha stravolto la disciplina dell’IMU-TASI cancellando quest’ultima e facendola confluire nella “nuova IMU”. In generale, per quanto riguarda l’aliquota di base per ciascuna categoria di immobili questa è costituita dalla somma delle vigenti aliquote di base IMU e TASI: per gli immobili diversi dalle abitazioni principale, che rappresentano la categoria di maggior rilevanza ai fini del gettito, l’aliquota di base, pari allo 0,86%, è costituita dalla somma dell’aliquota di base IMU (0,76%) e TASI (0,1 %). L’imposta in acconto, pari al 50% del dovuto, si determina sulla base delle aliquote approvate per l’anno precedente, mentre il conguaglio a saldo viene determinato utilizzando le aliquote deliberate per l’anno in corso. 
Vi ricordiamo, al fine di poter determinare correttamente gli importi dovuti, di comunicarci eventuali acquisti e/o cessioni di immobili, nonché eventuali variazioni catastali avvenute dopo il 14 dicembre scorso. 

Scarica la circolare